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EMANATO L’ACCORDO INTERCONFEREDALE SULL’APPRENDISTATO DI PRIMO E TERZO LIVELLO.

  • 27 Giu. 2016
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Il D.lgs. n. 81/2015, attuativo del Job act, ha dettato anche una nuova disciplina in materia di apprendistato. Il fine è quello di realizzare la...

Il D.lgs. n. 81/2015, attuativo del Job act, ha dettato anche una nuova disciplina in materia di apprendistato. Il fine è quello di realizzare la famosa alternanza scuola lavoro e più precisamente quello di garantire l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico funzionali e un più rapido ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Il provvedimento, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha riscritto la disciplina dell’apprendistato (abolendo il precedente TU), focalizzandosi sull’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale nonché su quello per l’alta formazione e ricerca (rispettivamente apprendistato di primo e terzo livello). E’ rimasta pressoché invariata la disciplina dell’apprendistato di secondo livello (cd. Professionalizzante).
All’interno di tale quadro normativo, il 18 maggio 2016 è stato siglato l’accordo interconfederale tra Confindustria e CIGL-CISL e Uil con l’intento di dare un maggiore impulso al ricorso agli apprendistato di primo e terzo livello “per consentire ai giovani l’acquisizione di titoli di studio nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale di competenza regionale, dell’istruzione tecnica e professionale di competenza statale, nonchè di titolo di alta formazione e per la ricerca, utili all’inserimento nel mercato del lavoro e al contrasto della dispersione scolastica e universitaria.”.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani tra i 15 ed i 25 anni di età, che siano iscritti alla scuola secondaria superiore dal secondo anno in poi. L’orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 25 settimanali per i giovani fino a quindici anni; le 8 ore giornaliere e 40 settimanali per i giovani cha abbiano compiuto i sedici anni.
Per poter accedere a tale contratto, i giovani devono presentare una specifica domanda individuale. La scuola, d’intessa con il datore di lavoro, provvede ad informare il giovane sul piano formativo individuale, sui criteri e sulle procedure di selezione degli apprendisti, sulla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro.
Individuato il soggetto da assumere, il datore di lavoro  sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa ed un contratto individuale di apprendistato con il giovane.
La durata del contratto non può essere inferiore a sei mesi (a prescindere dal tipo di contratto di apprendistato), mentre la durata massina varia in funzione della tipologia scelta. In ogni caso, essa non può essere superiore a quatto anni.
E’ possibile la proroga di un solo anno per il consolidamento delle competenze tecniche professionali e specialistiche oppure nel caso in cui l’apprendista, al termine del percorso, non abbia conseguito alcun titolo.
Attraverso il meccanismo duale l’apprendista svolgerà una parte di formazione esterna presso l’Istituto di provenienza (per la quale il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo) ed una parte di formazione interna all’azienda. Il totale delle ore di formazione interna ed esterna non può in ogni caso superare le ore di formazione annuali ordinamentali.
Al fine di determinare la retribuzione dell’apprendista, l’Accordo interconfederale in commento ha previsto che all’apprendista debba essere attribuito un livello di inquadramento convenzionale (che in base alla durata complessiva dell’apprendistato sarà di uno o due livelli inferiori a quello di destinazione finale).
La retribuzione verrà conseguentemente stabilita in misura percentuale rispetto al livello così riconosciuto (il primo anno in misura non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento, il secondo non inferiore al 55%, il terzo non inferiore al 65% e l’ultimo anno non inferiore al 70%).
L’augurio è che tale disciplina non resti lettera morta e si avvii un sano meccanismo di alternanza scuola lavoro come in altri paesi europei.

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