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CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL E UIL FIRMANO L’ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO: ISTRUZIONI PER LE IMPRESE.

  • 5 Lug. 2016
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A gennaio 2016, Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno firmato l’accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, che recepisce...

A gennaio 2016, Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno firmato l’accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, che recepisce l’accordo quadro siglato nel 2007 dalle parti sociali europee.
L’accordo censura qualsiasi episodio di molestia e di violenza sul luogo di lavoro, ricordando che le normative sia comunitaria che nazionale stabiliscono l’obbligo dei datori di lavoro di “proteggere i lavoratori e le lavoratrici delle molestie e dalla violenza nel luogo di lavoro”.
L’accordo quadro fornisce ai datori di lavoro degli strumenti specifici per affrontare il tema della violenza e delle molestie, suggerendo l’adozione di “una dichiarazione che sottolinei che le molestie e la violenza non verranno tollerate”. La dichiarazione – o meglio, nel nostro sistema, la policy – dovrà prevedere le procedure da seguire qualora si verifichino episodi rilevanti.
In particolare, l’accordo quadro suggerisce l’adozione di procedure improntate alla riservatezza e alla celerità d’azione, così da assicurare la massima protezione dei soggetti coinvolti.
Le imprese italiane che ancora non hanno adottato una policy sulle molestie e sulla violenza sul posto di lavoro, dovranno sopperire al più presto a questa mancanza.
Pur non trattandosi, infatti, di un documento prescritto a norma di legge, la policy sulle molestie sta diventando uno strumento centrale nella tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le imprese al cui interno si verifichino episodi di molestie, che non abbiano approntato adeguati sistemi di protezione come suggeriti a livello comunitario e nazionale dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative, difficilmente potranno evitare la propria responsabilità per omessa vigilanza su ciò che accade sul posto di lavoro e, quindi, potranno essere tenute al risarcimento del danno nei confronti del soggetto che subisca molestie o violenza.

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