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Il Lavoro Agile a un passo dall’approvazione definitiva.

Confluiti i diversi DDL in un unico testo (AS 2233-B), l'approvazione definitiva di una regolazione a livello nazionale del Lavoro Agile è ormai...

Confluiti i diversi DDL in un unico testo (AS 2233-B), l’approvazione definitiva di una regolazione a livello nazionale del Lavoro Agile è ormai vicina; raccolti i pareri delle commissioni competenti, il provvedimento sopra citato, contenente anche la disciplina del lavoro autonomo, sarà approvato nei prossimi giorni dall’aula del Senato.
Non si tratterà, come più volte è stato scritto, di una diversa tipologia negoziale, ma di un modo flessibile di dare esecuzione alla prestazione di lavoro subordinato.
La prestazione lavorativa verrà eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Le parti non potranno prescindere da un accordo scritto che disciplinerà sia l’esecuzione della prestazione svolta fuori dai locali aziendali, sia le forme di esercizio del potere direttivo, quello di controllo (ai sensi dell’art. 4 L. 300/70, quindi subordinatamente all’informativa di cui al comma III) e quello disciplinare del datore di lavoro nonchè gli strumenti utilizzati dal lavoratore.
In concreto, l’accordo dovrà contemplare tutti gli aspetti che caratterizzano la parte di prestazione lavorativa che non viene resa all’interno dei locali aziendali, ma al di fuori di essi. Senza dimenticare che occorrerà disciplinare il rispetto dei tempi di riposo del lavoratore e il suo diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro, ottenuto attraverso congrue misure tecniche e organizzative.
Il tema più critico è stato e rimane quello relativo alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore agile: il datore di lavoro garantirà la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegnerà al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale saranno individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore dal canto suo sarà tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Anche l’INAIL dovrà adeguare la propria copertura sia in relazione agli infortuni sia in relazione alle malattie professionali: il lavoratore si considererà coperto dall’assicurazione, purchè la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Un’ultima considerazione: negli ultimi anni molte aziende, anticipando il legislatore, cosa che spesso accade nel diritto del lavoro, hanno messo in atto sperimentazioni di prestazioni di lavoro flessibili, simili a quelle sopra descritte, ma necessariamente non coincidenti con la norma in via di approvazione. Posto che il DDL di questo non tiene conto, le aziende virtuose saranno tenute a verificare se gli accordi di secondo livello sottoscritti o le policy unilaterali adottate siano in linea con la normativa e qualora non lo fossero dovranno adoperarsi per un adeguamento in tempi brevi, eventualmente integrando, ove necessario, gli accordi individuali già sottoscritti con i lavoratori agili.