La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo di marzo 2016: legittimi i versamenti contributivi irlandesi...
La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo di marzo 2016: legittimi i versamenti contributivi irlandesi effettuati per il personale italiano di stanza a Orio al Serio. L’ente previdenziale aveva chiesto 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2006 e il 2010.
Ricordiamo che l’ente previdenziale aveva chiesto 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2006 e il 2010. Ma il giudice di Bergamo aveva dato ragione alla compagnia aerea low cost: “Il luogo di lavoro di piloti e personale di cabina è l’aeromobile, e i velivoli sono registrati in Irlanda” per cui il personale Ryanair operante su aeromobili registrati in Irlanda è correttamente assunto e assicurato socialmente in Irlanda, e la compagnia ha versato correttamente in Irlanda i contributi previdenziali tra il 2006 e il 2010, sotto la legge dell’Ue.
“La Corte Brescia – continua Barozzi – non solo ha accertato la presenza dei certificati di conformità contributiva irlandesi (doc e101) e quindi la loro non sindacabilità da parte dell’Inps se non avanti alla commissione europea ma anche che, pur in assenza dei certificati, i lavoratori sarebbero comunque stati soggetti al regime previdenziale irlandese”.
Il giudizio della Corte di Appello conferma le posizioni espresse dalle sezioni lavoro dei Tribunali di Velletri, di Brescia e di Bologna, e dalla corte di appello di quest’ultima città, oltre che da molti tribunali in Europa, che hanno stabilito come il luogo di lavoro dell’equipaggio di una compagnia aera sia l’aeromobile dove svolgono le loro mansioni e ha confermato la legittimità delle certificazioni previdenziali relative (moduli E101) in assenza di un’impugnativa specifica di fronte a una corte europea.
“La questione -ricorda l’avvocato che ha difeso Ryanir- è stata affrontata da diversi tribunali e sotto svariati punti di vista (contributi, applicazione della legge irlandese ai contratti di lavoro, applicazione della normativa in tema di comunicazioni al ministero e profili burocratici). Con la sola eccezione di un precedente a Roma tutti i giudici (Velletri, Bologna, Bergamo, Brescia) hanno confermato la correttezza della posizione di Ryanair. Infatti, fino al 2012, quando la normativa è cambiata, la base di servizio, cioè il luogo da cui partono e arrivano gli equipaggi, non è determinante ai fini della individuazione del luogo dove devono essere pagati i contributi. E questo nell’interesse non già della azienda, ma bensì dei lavoratori”.
Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Brescia l’Inps, probabilmente, valuterà se procedere o meno nel contenzioso ma “la società – conclude Barozzi – si augura che dopo questa decisione (la ottava a favore della compagnia aerea nei confronti di Inps e Ministero) si possa trovare un componimento della vicenda che lasciando alle spalle il contenzioso possa favorire lo sviluppo in Italia di rotte e aeroporti”.
Regione Lombardia multata dal Garante: che cosa insegna davvero questa sanzione...
Read more
La recente Direttiva UE 2023/970 segna un punto di svolta importante: parità re...
Read more
Il 21 maggio 2025, la Commissione Europea ha presentato il pacchetto Omnibus IV...
Read more