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RITO Fornero SI’ – RITO FORNERO NO.

Come noto nel corso degli anni il nostro legislatore è più volte intervenuto creando nuove disposizioni processuali civili. Nel processo del...

Come noto nel corso degli anni il nostro legislatore è più volte intervenuto creando nuove disposizioni processuali civili. Nel processo del lavoro, alcune norme sono state anche altalenanti, viene qui in mente il tentativo obbligatorio, poi facoltativo di conciliazione.
Con la Legge 92 del 28 giugno 2012 si è anche introdotto, e per la prima volta, un nuovo rito speciale per il licenziamento assistito dall’apparato sanzionatorio della reintegrazione forte o attenuata prevista al novellato art. 18 L. 300/70.
Orbene, a distanza di quasi 4 anni dall’entrata in vigore delle “nuove” disposizioni è stata proposta in sede di commissione parlamentare l’abrogazione delle norme processuali relative al contenzioso sui licenziamenti, come sopra introdotta.
Il punto focale in discussione attiene adesso alla valutazione circa l’opportunità o meno di abrogare quella parte della legge relativa al rito speciale.
E’ ben vero che in fase di prima applicazione, in ragione di diversi orientamenti, si sono rese necessarie le pronunce della Suprema Corte e della Corte Costituzionale che, ora, hanno reso stabile l’impianto.
E’ altresì vero che l’entrata in vigore del “Rito Fornero” ha richiesto uno sforzo organizzativo agli organi di giustizia deputati alla gestione dei procedimenti.
Va anche detto che tra questi ultimi, alcune sedi più sensibili e attente alla problematica della perdita del posto di lavoro ed ai tempi del decidere, già avevano creato un canale “preferenziale” per i licenziamenti per cui la “Fornero” altro non ha fatto che procedimentarne per legge e non solo per disposizione interna la regola.
Ora a 4 anni di distanza, ottenuta una stabilizzazione interpretativa, si vuole abolire il rito che ha razionalizzato, nel senso di cui sopra, il lavoro degli operatori di giustizia, abolizione che però prevede che debba esservi la creazione di un calendario di udienze ad hoc per le cause di licenziamento, regola sacrosanta, ma già in essere.
Mi chiedo, in ultima analisi, cosa si voglia apportare di utile al sistema giustizia civile? Quale vantaggio si ricavi regolando il contenzioso licenziamenti rigidamente col sistema preclusivo degli artt. 414 e ss. c.p.c.? E’ così necessario? Tengo a mente anche che la disposizione abrogativa prevedendo l’introduzione di giornate di udienza ad hoc precluderebbe, anch’essa come la Fornero, l’utilizzo dell’azione cautelare per difetto di periculum.
Dunque l’abrogazione determinerebbe solo la cancellazione dei principi consolidatisi in questi 4 anni senza innovare nulla: serve?